(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 48 del 16 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
   Proroga dei termini previsti dalla L.R. 30 novembre 1981, n. 42
 
  1. Il termine di validita'  della  classificazione  generale  delle
aziende  alberghiere  attribuita  ai  sensi dell'art. 3 della L.R. 30
novembre 1981, n. 42 e' prorogato fino all'entrata  in  vigore  della
nuova  disciplina  regionale  relativa  alla classificazione generale
delle aziende alberghiere.
  2. La nuova  disciplina  regionale  relativa  alla  classificazione
generale   delle   aziende   alberghiere  fissa  il  termine  per  la
presentazione della denuncia contenente gli elementi necessari per la
riclassificazione, ai sensi del comma terzo dell'art. 7 della L.R. n.
42 del 1981.
  3. Durante il periodo di proroga del termine di cui al comma  1  e'
possibile  provvedere alla revisione di classifica ai sensi dell'art.
6 della L.R. n. 42 del 1981.