(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 48 del 16 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Proroga dei termini previsti dalla L.R. 30 novembre 1981, n. 42 1. Il termine di validita' della classificazione generale delle aziende alberghiere attribuita ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30 novembre 1981, n. 42 e' prorogato fino all'entrata in vigore della nuova disciplina regionale relativa alla classificazione generale delle aziende alberghiere. 2. La nuova disciplina regionale relativa alla classificazione generale delle aziende alberghiere fissa il termine per la presentazione della denuncia contenente gli elementi necessari per la riclassificazione, ai sensi del comma terzo dell'art. 7 della L.R. n. 42 del 1981. 3. Durante il periodo di proroga del termine di cui al comma 1 e' possibile provvedere alla revisione di classifica ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 42 del 1981.